Nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo municipale (D.Lgs. 23 del 14/03/2011), il Comune di Rimini ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2012, l'Imposta di Soggiorno e approvato, con delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 e ss.mm.ii., il relativo Regolamento comunale. A far data dal 01/02/2021 è in vigore il nuovo Regolamento comunale approvato con Delibera n. 61 del .3/12/2020 e ss.mm.ii.
L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Rimini, che pernottano nelle strutture ricettive del territorio di Rimini di cui alla Legge Regionale in materia di turismo e negli appartamenti adibiti a locazione breve ai sensi del D.L. 50/2017 conv. con L. 96/2017,fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono ESENTI dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
-i pernottamenti oltre le 7 notti consecutive;
- i soggetti residenti nel Comune di Rimini;
- i soggetti presenti nelle strutture ricettive ma che non pernottano ("day-use");
- i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione dei minori di anni 14;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
- un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, ogni 24 partecipanti;
- il personale dipendente della struttura ricettiva nella quale svolge attività lavorativa.
- gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1 - 2 - 3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
- i soggetti con invalidità al 100%;
- gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.
TARIFFE
L'imposta è graduata con riferimento alla tipologia della struttura ricettiva definita dalla normativa regionale.
Per le strutture alberghiere, le strutture ricettive all'aria aperta, le strutture ricettive extralberghiere e le altre tipologie ricettive, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione ed è richiesta dal gestore della struttura ricettiva.
Con delibera di Giunta Comunale sono state approvate le tariffe per le strutture ricettive e per le locazioni brevi come riportate nella tabella sottostante:
Clicca qui per conoscere le TARIFFE:
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
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UFFICIO IMPOSTA SOGGIORNO
Via Ducale 7 - Rimini
Tel 0541 704184
www.comune.rimini.it/governo/uffici-e-sportelli/ufficio-imposta-di-soggiorno